È soggetto all’Imu il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione dell’abitazione. Pertanto, anche se non è proprietario, dovrà versare l’Imu il coniuge che ha il diritto di abitazione dell’immobile che sia assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e il coniuge superstite, con diritto di abitazione.
Fonte: Fisco Oggi
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