«Consorzio Bonifica, tributo illegittimo se il servizio è già pagato al Comune» La commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso di un'immobiliare «Imposta esigibile solo per gli immobili esterni alle reti fognarie comunali»
Alessandro Belotti
L'Eco di Bergamo 14/09/13
Il pagamento del contributo al Consorzio di bonifica della media pianura non è dovuto se l'immobile sorge in una zona servita dalla rete scolante comunale, perché, in questo caso, ci si troverebbe di fronte a una duplicazione dell'imposta. La commissione tributaria provinciale ha accolto parzialmente il ricorso di un contribuente, annullando in parte la cartella impugnata e sancendo il divieto di duplicazione d'imposta. La sentenza è avversa al Consorzio di bonifica ed è relativa al contributo più volte entrato nel mirino delle associazioni dei consumatori, in particolare l'Unione bergamasca consumatori da anni sta portando avanti questa battaglia e ha anche recentemente promosso una class action. «Tassa già pagata» L'associazione dei consumatori si è schierata a fianco di un contribuente che ha deciso di ricorrere alle vie legali, ritenendosi ingiustamente gravato dal pagamento dell'obolo. La prima sezione della commissione tributaria di Bergamo, presieduta da Armando Grasso, ha accolto le richieste della società «Immobiliare Valle Serio Spa» con sede a Seriate (assistita dal legale dell'Unione bergamasca consumatori di Bergamo, l'avvocato Gabriele Forcella) che aveva impugnato la cartella esattoriale dell'importo di 4.410,88 euro ricevuta per gli anni 2006, 2007 e 2011 e relativa a diversi immobili situati a Bergamo, Curno, Levate, Seriate, Torre Boldone, Verdellino e Verdello. La commissione, dopo aver disposto una consulenza tecnica ad hoc, ha accertato che la società ricorrente pagava già la tassa per il servizio di raccolta, smaltimento e depurazione delle acque a Bergamo, Curno, Torre Boldone e Seriate, in quanto questi Comuni dispongono di una propria rete fognaria. Secondo la sentenza, dunque, il pagamento del contributo al Consorzio di bonifica costituisce un doppio pagamento per lo stesso servizio. «Il Comune gestisce acque reflue» La difesa del Consorzio ha invece puntato sul fatto che con il proprio sistema fognario il Comune gestirebbe soltanto le acque reflue (ossia gli scarichi domestici o industriali), mentre le acque meteoriche o piovane risulterebbero gestite dallo stesso Consorzio che, dunque, avrebbe il diritto di esigere, almeno relativamente alle cosiddette «acque meteoriche», i contributi richiesti. Nulla da fare perché la sentenza ha obiettato che «secondo una precisa legge dello Stato le acque reflue non vanno distinte da quelle meteoriche». Consumatori soddisfatti La commissione ha riconosciuto la legittimità del contributo nel caso in cui nel Comune non sia presente la rete fognaria, come risultato dalla perizia per gli immobili della ricorrente posti all'esterno della rete fognaria di Levate, Verdellino e Verdello. Riassumendo: se l'immobile sorge in una zona servita dalla rete scolante comunale niente contributo al Consorzio; se invece sorge all'esterno della stessa rete idrica e il servizio di raccolta e smaltimento è assicurato da una rete di fossi e canali connessa al reticolo idraulico gestito dal Consorzio, quest'ultimo potrebbe esigere legittimamente il contributo a condizione che risulti quel beneficio diretto e specifico previsto dalla Legge Serpieri del 1933. Una sentenza che per l'Unione bergamasca dei consumatori costituisce «una nuova pronuncia favorevole ai contribuenti».
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